Associazione Italia-Israele Ciociaria 

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L' Associazione Italia-Israele Ciociaria si pone come Mission la promozione dei rapporti culturali, economici e sociali tra Ciociaria e Stato di Israele.

Due sono i grandi obiettivi fondamentali:

 

- Combattere ogni forma di antisemitismo

 

- Rilanciare fortemente la diplomazia con Israele per una bilaterale collaborazione culturale, economica, turistica, sanitaria e scientifica.

 

 

 

 

 

STATUTO

 

Art. 1

E' costituita un'Associazione denominata “Associazione Italia – Israele Ciociaria”. E’ una libera Associazione di fatto, apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L’Associazione ha sede in Anagni (FR), attualmente in Strada Vicinale San Magno 6. La sede potrà essere variata, all’interno del territorio della Ciociaria, con delibera del Consiglio Direttivo.

 

Art. 2.

 L'Associazione Italia – Israele Ciociaria persegue i seguenti scopi:

Promuovere lotta globale all’antisemitismo e vigilare contro ogni episodio di antisemitismo, in costante dialogo con le istituzioni e le forze dell’ordine;

Sviluppo e consolidamento della diplomazia tra Israele e la Ciociaria per promuovere una bilaterale collaborazione culturale, economica, turistica, sanitaria e scientifica;

Promuovere e far conoscere la cultura ebraica, classica e moderna, scientifica ed umanistica ed il suo contributo alla storia della Ciociaria e del suo territorio;

Favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze tra il mondo della scuola/università ed imprese tecnologiche ed innovative sia italiane che israeliane;

Favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze tra sanità italiana ed israeliana, con il coinvolgimento di Facoltà di Medicina e strutture sanitarie e ospedaliere di entrambi i Paesi;

Promuovere attività economiche volte allo sviluppo, alla ricerca ed all’innovazione nel territorio della Ciociaria;

Promuovere ricerche e studi di Geoeconomia, Geostrategia e Geopolitica del Medio Oriente;

Promuovere dialogo e cooperazione per la Pace nel Medio Oriente;

Continua e costante collaborazione e coordinamento con l’Ambasciata di Israele in italia;

Promuovere contatti fra istituzioni italiane e israeliane;

Promuovere e diffondere informazioni ad ogni livello sulla realtà culturale, politica ed economica dello Stato di Israele, favorendo l’amicizia Italia – Israele e contribuire con tutte le proprie forze a far cadere la non-informazione e la disinformazione da qualunque parte provengano;

Realizzare un archivio e una raccolta quanto più completa possibile, in special modo di carattere locale, di materiale per un centro di documentazione;

Collegare la stessa associazione con istituzioni già operanti che abbiano in comune le stesse finalità;

Tradurre e divulgare documenti, articoli e pubblicazioni;

Organizzare mostre, convegni e riunioni;

Ogni altra attività connessa alle finalità dell’associazione.

 

Art. 3

L'Associazione Italia – Israele Ciociaria, per il raggiungimento  dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

Conferenze, dibattiti, approfondimenti

Viaggi in Israele, da svolgersi ogni anno

Mostre , convegni, seminari

Proiezione di film e documentari, concerti, manifestazioni, viaggi

Momenti di dibattito e convivialità.

Attività di formazione: corsi di lingua e di cultura e seminari;

 

Art. 4

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazione e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • entrate derivanti da attività di interesse generale;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • contributi da privati;
  • entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

 

Art. 5

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

 

Art. 6

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 (uno) anno/i,
  • per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o persistenti
  • violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’ esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili

 

Art. 7

I soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo;
  • prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione amministrativa relativa alla gestione dell’Associazione. previa richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo. In particolare, l’accesso ai predetti documenti sarà possibile, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, presso la sede dell’Associazione, con modalità concordate con il Presidente tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dall’Associazione stessa.

I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

 

 

Art. 8

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti
  • l’Organo di Controllo
  • L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

Art.9

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso, secondo il principio del voto singolo. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea può essere anche tenuta con l’ausilio di strumenti informatici. L’intervento dell’associato in Assemblea può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa all’adunanza e che esercita il diritto di voto; uno specifico regolamento disciplinerà le modalità di funzionamento.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
  • delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti  dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

 

Art. 10

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • predispone gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
  • delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall’art. 6 del Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

La riunione del Consiglio direttivo può essere anche tenuta con l’ausilio di strumenti informatici. L’intervento del Consigliere può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l’identità del componente che partecipa alla seduta e che esercita il diritto di voto.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti. 

 

Art. 11

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

 

Art. 12

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri ed è eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verrà sostituito dall’Organo di Controllo di cui al seguente articolo 12 nel caso in cui sia obbligatorio per legge l’attivazione dell’Organo di Controllo (D.lgs. 117/17). 

 

Art. 13

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L’Organo di Controllo, se nominato:

Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;

Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Art. 14

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017. 

Art. 15

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 
 

 

 

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